Periodo di prova Lavoro: cambia tutto! Ecco le ultime novità

Cambia il periodo di prova sul lavoro! Ma quali sono state le novità introdotte dal Governo Draghi? Andiamo a scoprirle qui.

Quando parliamo di lavoro, dobbiamo tenere a mente che spesso la legislazione italiana risulta essere più rigida rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Ecco, questo risulta ancora più evidente quando parliamo del periodo di prova, ossia quel lasso di tempo iniziale dove il lavoratore viene inserito in azienda. 

Ebbene, devi sapere che il Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo ha approvato una nuova direttiva voluta dall’Unione Europea, nello specifico parliamo della direttiva UE 2019/1152.

Insomma, in sostanza, le regole italiane circa il periodo di prova sul lavoro hanno dovuto essere adattate alla direttiva volta dall’Unione Europea.

Ma quali sono le novità di maggior rilievo? Cosa cambia ora quando parliamo di periodo di prova sul lavoro? Andiamo a scoprire quali sono le ultime novità, in modo da conoscere gli obblighi e i diritti del mondo del lavoro!

Periodo di prova sul Lavoro: ecco cos’è e come funziona!

Prima di addentrarci a scoprire quali sono state le novità che il Governo Draghi ha apportato al periodo di prova sul lavoro, dobbiamo comprendere a fondo di cosa si tratta. 

Ebbene, come abbiamo affermato in precedenza, intendiamo il “periodo di prova” come quell’arco temporale previsto da ogni contratto di lavoro che ha lo scopo di far valutare sia all’azienda che al lavoratore se il contratto stesso risulta essere conveniente. 

Questa pratica è disciplinata da regole piuttosto rigide, come abbiamo affermato anche in precedenza, come stabilito dall’articolo 2096 del Codice Civile.

Insomma, un periodo nel quale entrambe le parti valutano l’effettiva convenienza del rapporto di lavoro. 

Ma quanto deve durare il periodo di prova prima di iniziare l’assunzione regolare nel nuovo posto di lavoro? Beh, devi sapere che la durata prevista cambia in base al contratto collettivo nazionale, ma non solo. Infatti, la durata potrà essere differente anche in virtù delle mansioni che il lavoratore in questione dovrà svolgere. 

Ebbene, dopo aver compreso ciò, addentriamoci più nello specifico. 

Abbiamo affermato che il periodo di prova è utile sul lavoro per fare in modo che entrambe le parti possano valutare la convenienza del loro rapporto di lavoro. 

Ma come si concretizza tutto ciò? Molto semplicemente devi sapere che in questo lasso di tempo entrambe le parti possono decidere di rescindere dal contratto stesso, senza alcun preavviso o indennità specifica. 

Quanto dura, di norma, il periodo di prova sul lavoro? 

Una delle direttive stabilite dall’Unione Europea sul periodo di prova riguarda proprio la sua durata. Nel prossimo paragrafo andremo ad approfondire più nel dettaglio quali sono le novità che l’Italia ha dovuto recepire, ma intanto, andiamo ad analizzare la situazione attuale. 

Dunque, come abbiamo visto nel corso del precedente paragrafo, non è prevista una durata minima al periodo di prova nel mondo del lavoro. Infatti, la durata di questo lasso temporale varia in base al contratto collettivo nazionale di riferimento ed secondo le mansioni che il lavoratore dovrà svolgere.

Infatti,  l’obiettivo del periodo di prova dal punto di vista dell’azienda sarà proprio quello di valutare se il lavoratore è in possesso delle competenze necessarie per svolgere la mansione a lui assegnata. 

Invece, dal punto di vista del lavoratore, il periodo di prova è utile per poter constatare se si tratta dell’impiego giusto per lui, sia in termini di lavoro effettivo che di retribuzione. 

Insomma, lo scopo ultimo di questo periodo è far comprendere ad entrambe le parti se il contratto di lavoro è congruo alle aspettative. 

Secondo quanto stabilito dalla Legge, il periodo di prova ha una durata compresa tra i 3 ed i 6 mesi, in base alle mansioni ed il CCN. Tuttavia, devi sapere che vi è anche la possibilità di prorogare il periodo di prova prima di essere a tutti gli effetti assunto in azienda. 

Attenzione: è importante sottolineare che tale proroga può avvenire solo se previsto dal CCN. In caso contrario, questa potrebbe rivelarsi svantaggiosa per il lavoratore. 

Cambia il periodo di prova sul lavoro: quali novità sono state decise dall’Unione Europea?

Eppure, come abbiamo detto anche in precedenza, il Governo Draghi ha recepito le ultime decisioni a livello comunitario il 31 marzo 2022 che hanno cambiato alcune regole per quanto riguarda il periodo di prova. 

Principalmente dobbiamo fare luce su quattro principi ben specifici che sono stati stabiliti dall’Unione Europea e che, come sappiamo, dobbiamo obbligatoriamente recepire. 

Vuoi scoprire quali sono? Andiamo a vederli subito nel dettaglio. 

Per prima cosa, come abbiamo anticipato nel corso del precedente paragrafo, vengono stabiliti per Legge i tempi relativi al periodo di prova. 

Infatti, secondo quanto sancito dall’Unione Europea, il periodo in questione non deve avere una durata superiore ai sei mesi. 

Tuttavia, c’è una clausola che consente anche di estendere la durata di tale periodo in due casi specifici. Si tratta delle seguenti casistiche:

  • Quando previsto dal tipo di lavoro;
  • Se deciso negli interessi del lavoratore. 

Infatti, in base a quanto abbiamo affermato anche in precedenza, non sempre le proroghe dei periodi di prova sul lavoro venivano fatte nell’interesse del lavoratore, anzi. 

Ma quali sono le altre novità che sono state previste dall’Unione Europea e che il premier Mario Draghi ha dovuto recepire? 

Anche la seconda delle decisioni riguarda la durata del periodo di prova. Infatti, secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 2019/1152, le assenze del lavoratore nel corso del periodo di prova estendono la sua durata in modo proporzionale. 

Terza decisione? Beh, l’Unione Europea afferma che nel caso in cui dovesse essere rinnovato il contratto per la stessa mansione, non deve esserci alcun periodo di prova aggiuntivo. 

Infine, l’ultima delle decisioni comunitarie che l’Italia ha dovuto recepire riguarda il lavoro a tempo determinato. 

Qual è la novità in questo campo? Beh, in questo caso il periodo di prova dovrà essere proporzionale con la durata del lavoro effettiva e con la natura dell’impiego. 

Periodo di prova sul lavoro: tutte le novità nel dettaglio!

Dunque, abbiamo appena compreso quali sono state le novità introdotte dalla direttiva UE 2019/1152. Andiamo a scoprirle più nel dettaglio. 

Iniziamo, come nel caso precedente, dalla durata del periodo relativo alla prova del nuovo lavoratore. In questo caso, l’Italia risulta essere allineata con la direttiva dell’Unione Europea in quanto nel nostro Paese il periodo di prova ha una durata massima di 6 mesi. Inoltre, c’è sempre da ricordare che alcuni dei contratti collettivi nazionali riducono ancora di più il lasso temporale previsto. 

Eppure, è bene ricordare che la direttiva UE 2019/1152 stabilisce che il periodo di prova può anche avere una durata superiore ai 6 mesi nel caso in cui questo venga deciso in base alla natura dell’impiego o al tipo di lavoro. 

Tuttavia, l’Italia sembra aver recepito in parte la proposta dell’Unione, in quanto si parla ancora di una durata massima di sei mesi. 

Per quanto riguarda la questione delle assenze, dobbiamo tenere a mente che queste aumenteranno la durata del periodo di prova. 

Eppure, non si tratterà di tutte le tipologie di assenze. Ad esempio, i permessi presi con la Legge 104 non rientrano tra le cause di estensione del periodo di prova. 

Nessuna importante novità per quanto riguarda il doppio periodo di prova con lo stesso contratto, che era già vietato dall’ordinamento italiano. 

Ricorda: tale divieto era previsto già sia per i contratti a tempo indeterminato, sia per quelli a termine. 

Infine, l’ultima delle novità che abbiamo scoperto è quella relativa al lavoro determinato. Ebbene, in questo caso l’Italia non aveva mai predisposto una legge ad hoc per disciplinare la durata del periodo di prova. 

Insomma, dovranno essere introdotte delle riforme specifiche per poterci adattare alla direttiva UE 2019/1152 e predisporre periodi di prova proporzionali alla durata effettiva del contratto. 

Francesca Ciani
Francesca Ciani
Copywriter, classe 1998. Appassionata di marketing, digital e pubblicità fin da bambina, dopo un percorso di ragioneria, ho ottenuto una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’Università IULM di Milano e, successivamente, ho conseguito un master in Marketing Management. Troppo creativa per essere ragioniera, troppo analitica per essere un’artista: sono diventata social media manager e seo copywriter. Parlo tanto, scrivo ancora di più e ho sempre miliardi di idee.
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