Lavori con Ritenuta d’acconto? Ecco le novità 2022

Come e quando applicare la ritenuta d'acconto. Come calcolarla. Chi deve versarla e quali sanzioni in caso di omissione. Chi non può usare la ritenuta.

Iniziare a lavorare con ritenuta d’acconto, anziché immediatamente con partita iva, è la scelta di molti professionisti.

Soprattutto agli albori della propria carriera, per molte persone la partita iva ed i suoi arzigogoli burocratici rappresentano in effetti una sfida davvero grande (in quest’articolo avevamo fatto una panoramica su quanto costi effettivamente una partita iva).

Ecco perché per molte persone la ritenuta d’acconto rappresenta un’opportunità interessante ed utile per iniziare ad addentrarsi nel proprio lavoro in serenità, capire meglio il suo funzionamento, per poi iniziare l’avventura con l’apertura della partita iva.

Naturalmente non si tratta di una modalità applicabile sempre e comunque. Ci sono molti vincoli, determinati non soltanto dal fatturato annuo, ma anche dal fatto che il lavoro sia effettivamente saltuario, non superiore ad un determinato monte ore, ecc. Inoltre, non per tutte le professioni è applicabile la prestazione occasionale.

Infine, si sappia che la normativa sul tema della ritenuta d’acconto è in continuo aggiornamento e per il 2022 sono previste alcune novità che andremo ad sviscerare nel corso di questo articolo.

Cos’è la ritenuta d’acconto e quando applicarla

La possibilità di prestazione lavorativa occasionale è disciplinata dall’articolo 222 del Codice Civile:

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Con questa modalità, il committente si sostituisce al prestatore (“sostituto d’imposta“) nel versamento dell’IRPEF, trattenendo una percentuale sull’importo della prestazione occasionale.

Ciò che distingue un lavoratore occasionale rispetto ad uno titolare di partita iva è proprio la natura “saltuaria” del rapporto di lavoro. Nel caso in cui la collaborazione non fosse più occasionale ma continuativa, scatterebbe l’obbligo di apertura della partita iva.

Rispettando tutte le limitazioni imposte dalla normativa di riferimento, solitamente la ritenuta d’acconto è scelta da freelancer, lavoratori autonomi e liberi professionisti che eseguono una prestazione lavorativa saltuaria dietro pagamento di un compenso.

Si tratta di un sistema che non influisce sullo status di disoccupato del prestatore, che non è soggetto ad imposizione fiscale. I redditi, però, confluiranno all’interno dell’annuale dichiarazione.

Innanzitutto è da tener presente una barriera economica. 5 mila euro annui totali, e non più di 2.500 euro per singolo committente. Si può arrivare a 6.666 euro per lavori al di sotto dei 25 anni, percettori di sostegno al reddito e pensionati.

Cosa succede se si supera il limite di 5 mila euro?

Innanzitutto vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e quindi al versamento dei contributi. Sotto i 5 mila euro non è infatti previsto alcun versamento.

Poi, bisogna verificare se si sta svolgendo una collaborazione, o più collaborazioni, di natura saltuaria o continuativa. In quale misura, però, una prestazione lavorativa può intendersi occasionale?

Un tempo, tale condizione era disciplinata dalla cosiddetta Legge Biagi del 2003 e prevedeva i 5 mila euro annui e un limite di prestazione di 30 giorni annui per ciascun committente. Ora, però, questa legge è stata abrogata e ci sono molte zone d’ombra tra lavoro continuativo e occasionale e, dunque, occasionale è semplicemente ciò che non è continuativo.

Se questa zona d’ombra è superata sarà necessario essere assunti dal proprio committente o verificare l’apertura della partita iva.

Come si calcola la ritenuta d’acconto?

Se la ritenuta d’acconto non è altro che un anticipo sulle tasse che il committente verserà per nostro conto, compito del prestatore di servizio è indicarne il corretto importo sulla ricevuta.

Si sappia, comunque, che solo chi ha la partita iva può fungere da sostituto d’imposta: se si vendono dei servizi ad un privato, la ritenuta non sarà necessaria.

Il calcolo è molto semplice: si tratta infatti di una trattenuta del 20% per i residenti in Italia e del 30% per i residenti all’estero.

L’importo, però, sul quale si va a calcolare questa percentuale dipende dalla tipologia di professionista.

Se si è un professionista senza cassa previdenziale, come spesso sono i freelancer, la ritenuta andrà calcolata sul compenso più la rivalsa INPS. Quest’ultima è facoltativa ed è una maggiorazione del 4% da applicare al totale lordo della prestazione.

Ad esempio: 1.000 euro di compenso lordo più 40 euro di rivalsa INPS. Questi 40 euro però sono assoggettati all’IVA. A questo punto, il totale della fattura sarà 1.000+40+228,80. La ritenuta d’acconto che il committente verserà per conto del prestatore di servizio sarà calcolata solo su compenso e rivalsa INPS e sarà di 208 euro.

Il netto della ricevuta sarà il totale meno la ritenuta d’acconto.

Per chi invece sia un lavoratore con cassa professionale il calcolo della ritenuta d’acconto è effettuato soltanto sul totale del servizio. La rivalsa INPS avrà una percentuale che si baserà sulla cassa cui il professionista è iscritto.

Se torniamo all’esempio dei 1.000 euro, la ritenuta d’acconto del 20% sarà calcolata solo sui 1.000, nonostante la presenza della cassa. Pertanto il totale della ritenuta corrisponderà a 200 euro.

Il versamento della ritenuta d’acconto

Come abbiamo avuto modo di capire, il versamento della ritenuta d’acconto non è compito del prestatore del servizio, bensì del committente.

La ritenuta deve essere obbligatoriamente versata entro il 16 del mese successivo a quello di avvenuto pagamento. Se il termine di versamento cade di sabato o un giorno festivo, il versamento slitterà al primo giorno feriale utile. Solitamente fa eccezione il mese di agosto, per il quale i termini sono in genere prorogati al giorno 20.

Il tutto andrà gestito tramite modello F24.

In caso il versamento della ritenuta d’acconto venga omesso, per qualsivoglia ragione, ci sono delle sanzioni da applicare, che variano dal 20 al 30% dell’importo non versato.

Si può comunque cercare di abbassare tale percentuale, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso che permette di abbassare la sanzione di 1/10 fino ad 1/5 del minimo.

Oltre al versamento della ritenuta d’acconto, il committente ha anche l’obbligo di produrre ed inviare, entro il 31 Marzo dell’anno successivo le Certificazioni Uniche, dove sono indicati gli importi lordi e netti.

Si segnala, infine, che sebbene non sia obbligatorio è buona cosa che il prestatore di servizi faccia l’annuale dichiarazione dei redditi, in modo da poter ottenere il rimborso dell’Irpef precedentemente versata dal proprio committente.

Novità 2022 sulla ritenuta d’acconto: comunicazione preventiva

Arriviamo ora al cuore dell’articolo, ovvero le novità 2022 per chi lavora con ritenuta d’acconto.

A fine 2021, infatti, è subentrata una nuova normativa in tema di ritenute d’acconto. Infatti, ora è necessario che il committente faccia una comunicazione preventiva all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito all’inizio della nuova prestazione occasionale. L’obiettivo è quello di portare alla luce eventuali contratti di lavoro dipendente mascherati da ritenuta d’acconto.

La procedura è piuttosto semplice ma, qualora il committente non la esegua, è passibile di una sanzione amministrativa che varia da un importo di 500 a 2500 euro.

Chi è interessato dalla nuova normativa è il committente che operi come imprenditore, e non come professionista, e che abbia dei rapporti in essere con soggetti che operino con ritenuta d’acconto (summenzionato art. 2222 del Codice Civile).

Entro il 18 Gennaio andava fatta la comunicazione per i rapporti già in corso a decorrere dall’11 gennaio: per i rapporti che sono o verranno intrapresi successivamente sarà necessario redigere la comunicazione prima dell’inizio della prestazione.

La comunicazione è fattibile a mezzo SMS, PEC (con apposito modello), APP oppure tramite il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Eventualmente anche con fax, ma solo per quelle realtà che presentano una reale difficoltà di connessione.

Chi non può lavorare con ritenuta d’acconto?

Sarà sempre più difficile lavorare con ritenuta d’acconto e sempre più lavoratori saranno portati ad aprire la propria partita iva.

Ci sono però delle categorie di lavoratori che, sebbene rispettino i criteri sopra indicati di non continuità del rapporto di lavoro, non possono in ogni caso presentare la ritenuta d’acconto al proprio committente.

Si tratta in larga parte di coloro che si sono dovuti iscrivere all’albo per poter esercitare la propria professione. Questi lavoratori infatti non possono svolgerla in modo saltuaria e dunque applicare la ritenuta d’acconto.

Si tratta di una risoluzione emanata dall’Agenzia delle Entrate, n. 41 del 15 luglio 2020, tramite la quale si specifica appunto che esercitare la professione per la quale ci si è iscritti all’albo non può per natura costituire una prestazione occasionale.

Questo discorso vale per i medici, ad esempio, che vogliono fare dei turni come guardia medica. Oppure vale per gli psicologi.

Questa normativa non si applica qualora la prestazione occasionale che il professionista intende svolgere non sia strettamente correlata alle attività previste dall’albo cui il professionista è già iscritto. Ad esempio, uno psicologo che scrive articoli per un blog o un medico che nei weekend sistema i giardini dei vicini.

In tutti gli altri i casi, è necessaria l’apertura della partita iva che può essere fatta anche in regime agevolato (forfettario).

In estrema sintesi, dunque, non è possibile emettere ritenuta d’acconto per:

  • prestazioni che non siano occasionali;
  • prestazioni che rientrino nello spettro dell’albo di appartenenza del prestatore;
  • prestazioni fatte nei confronti di privati o di organi che non possono operare come sostituti d’imposta;
  • prestazioni con un valore totale inferiore ai 25,82 euro (tranne nel caso in cui si tratti semplicemente di un versamento a titolo di acconto).

In tutti gli altri casi, invece, è possibile, nei limiti previsti dalla legge.

Redazione Trend-online.com
Redazione Trend-online.com
Di seguito gli articoli pubblicati dalla Redazione di Trend-online. Per conoscere i singoli autori visita la pagina Redazione Trend-online.com
Seguici
161,688FansLike
5,188FollowersFollow
785FollowersFollow
10,800FollowersFollow

Mailing list

Registrati alla nostra newsletter

Leggi anche
News Correlate