Bonus edilizi: divieto di cessione, ecco le regole operative

Il Decreto Legge Frodi incombe sui contribuenti, che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni dei vari bonus edilizi.

Il Decreto Legge Frodi incombe sui contribuenti, che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni dei vari bonus edilizi. Ma come si devono comportare i diretti interessati, per non incorrere in problemi e vedersi cassata la richiesta. Iniziamo con il dare qualche certezza: il Dl Frodi non ha modificato in alcun modo quelle che è, a tutti gli effetti, la disciplina transitoria per le comunicazioni, che sono state effettuate entro lo scorso 16 febbraio 2022. Non va a modificare nemmeno la nullità degli eventuali contratti, che siano stati stipulati violando il cosiddetto divieto di cessioni plurime.

Ma cerchiamo di entrare un po’ di più nel dettaglio e scoprire come si debbano comportare i contribuenti, che abbiano intenzione di utilizzare le agevolazioni fiscali previste dai vari bonus edilizi varati dal Governo.

Bonus edilizi, come funziona il Dl Frodi

Proviamo ad entrare nel dettaglio e a scoprire come si debbano comportare i contribuenti alle prese con il bonus edilizio. Nel caso in cui ci sia stata una prima cessione od uno sconto, che siano stati comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2022, il credito potrà essere ceduto a chiunque una sola volta. Diciamo che la prima cessione è, sostanzialmente un jolly, che può essere giocato da chi sta usufruendo del bonus edilizio, come meglio crede. Successivamente la cessione dovrà essere effettuata solo e soltanto verso dei soggetti qualificati. Tra questi rientrano:

  • banche;
  • intermediari finanziare;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Questo, in estrema sintesi è uno dei chiarimenti che sono stati forniti nelle Faq pubblicate direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo scopo è quello di chiarire alcuni aspetti operativi dei cosiddetti bonus edilizi e delle modifiche che sono arrivate in seguito al Decreto Frodi (Dl n. 13/2022).

Bonus edilizi, il quesito

Il Decreto Frodi ha alimentato molti dubbi e molte perplessità tra i contribuenti, che in molte occasioni si sono ritrovati a chiedersi come si dovessero comportare, nel momento in cui volevano usufruire di un bonus edilizio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi pensato di introdurre un quesito molto preciso, che è stato formulato in questo modo:

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Ovviamente ad ogni domanda, che si rispetti, è necessario dare una risposta adeguata. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, provveduto a ricordare che quando si parla di superbonus, bonus edilizi o qualsiasi altro bonus emesso nella stagione del Covid, il Decreto Frodi ha sancito il divieto di effettuare ulteriori cessioni dopo che è stata effettuata la prima. Nel momento in cui entrava in vigore la nuova disposizione sarebbero stati contrastati gli illeciti. La data fatidica, che avrebbe permesso di mettere tutto a posto, è il 26 febbraio 2022. Ma vediamo nel dettaglio come si devono comportare i contribuenti:

  • in caso di prima cessione o di sconti, che siano stati comunicati entro il 16 febbraio 2022: sarà possibile cedere il credito una sola volta a chiunque. Successivamente la cessione dovrà essere effettuata verso soggetti qualificati;
  • prima cessione effettuata dopo il 17 febbraio 2022: il credito potrà essere ceduto due volte a soggetti qualificati;
  • sconto comunicato all’Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati.

Ecco come ci si deve comportare con le cessioni successive alla prima:

  • per quelle effettuate entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti qualificati;
  • per quelle effettuate dopo il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti qualificati.

Bonus edilizi, quando ci sono i reati!

Quanti stiano beneficiando dei bonus edilizi reati possono commettere una serie di reati. Quelli, più comuni, nei quali si corre il rischio di incorrere sono i seguenti:

  • i lavori non vengono svolti. O possono coinvolgere degli interventi differenti rispetto a quelli che realmente sono ammessi al beneficio e che sono stati indicati direttamente in fattura. Nel caso in cui si verificasse questa ipotesi si presuppone che ci sia una complicità tra il committente e la ditta esecutrice;
  • i lavori descritti in fattura sono stati eseguiti, ma il loro costo è stato sovrastimato in fatture, per riuscire ad ottenere un maggiore credito d’imposta.
  • i lavori sono fatturati da un’impresa diversa da quella che ha eseguito i lavori.

Nel caso in cui dovessero verificarsi questi casi, l’impresa che esegue i lavori e, quindi, provvede ad emettere le fatture commette il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, punito dalla legge con la reclusione da quattro a otto anni.

Pierpaolo Molinengo
Pierpaolo Molinengo
Giornalista. Ho una laurea in Materie Letterarie, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. Ho iniziato ad occuparmi di Economia fin dal 2002, concentrandomi dapprima sul mercato immobiliare, sul fisco e i mutui, per poi allargare i miei interessi ai mercati emergenti ed ai rapporti Usa-Russia. Scrivo di attualità, fisco, tasse e tributi, diritto, economia e finanza.
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