Difendersi in tribunale senza avvocato: i casi in cui si può

Vediamo insieme quali sono i casi in cui ci si può difendere in tribunale senza un avvocato.

Secondo quanto disciplinato nel nostro ordinamento nazionale, un soggetto chiamato in causa in tribunale dovrà farlo attraverso l’ausilio e l’assistenza di un avvocato professionista.

A questa specifica regola, però, la normativa italiana prevede alcuni particolari casi all’interno dei quali è possibile difendersi in maniera autonoma e, dunque, senza farsi assistere da un legale. In termini economici il risparmio è notevole, e invece in termini legali conviene?

Difendersi in tribunale senza avvocato: i casi in cui si può 

Come abbiamo detto, le ipotesi in cui una persona può stare nelle aule di giustizia senza avvocato sono residuali e si riferiscono ai seguenti processi:

  • civile, davanti al Giudice di Pace, solamente se la causa prevede la difesa di un illecito che non supera l’importo previsto pari a 1.100 euro;
  • per opporsi ad una sanzione amministrativa oppure ad una multa;
  • amministrativo;
  • tributario, solamente se la causa prevede la difesa di un illecito che non supera l’importo previsto pari a 3.000 euro;
  • lavorativo, solamente se la causa prevede la difesa di un illecito che non supera l’importo previsto pari a 129,11 euro;
  • per effettuare un ricorso presso il giudice tutelare, in modo da richiedere la nomina di un amministratore di sostegno oppure di un tutore legale;
  • per opporsi ad un procedimento di sfratto, il quale viene attivato nei confronti di un inquilino moroso da parte del proprietario dell’immobile che è stato concesso in locazione;
  • per la tutela dei diritti dei cittadini che appartengono ad uno Stato membro dell’Unione Europea e dei rispettivi famigliari, in merito alla libera circolazione e soggiorno nel rispetto territorio facente parte dell’UE.

Difendersi in tribunale senza avvocato nei processi civili

I processi civili dinanzi al giudice di pace non richiedono obbligatoriamente l’assistenza di un avvocato solamente qualora abbiano ad oggetto delle cause con un valore inferiore di 1.100 euro.

Queste possono avere ad oggetto, per esempio:

  • beni mobili;
  • risarcimenti;
  • cause condominiali.

Si badi bene, tale disposizione rappresenta una possibilità e non un obbligo, dal momento che, in qualunque circostanza o tempistica, l’imputato che viene chiamato in causa per difendersi dall’accusa di aver commesso un illecito civile, potrà farlo rivolgendosi e facendosi assistere da un avvocato difensore di fiducia.

Per conoscere, nello specifico, quali sono le situazioni per le quali è possibile difendersi in giudizio senza un avvocato, bisogna andare ad osservare quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 82 del Codice di Procedura Civile, il quale è intitolato “Patrocinio” ed il quale prevede espressamente che ci si può difendere in autonomia nelle seguenti tipologie di cause civili:

  • davanti al giudice di pace, qualora la controversia sia di importo inferiore a 1.100 euro;
  • davanti al giudice di pace, anche se la controversia risulta essere di importo superiore a 1.100 euro, ma solamente se viene presentata opportunamente richiesta dalla parte chiamata in causa e solo se arriva l’autorizzazione da parte del giudice stesso;
  • per i processi lavorativi, qualora la controversia sia di importo inferiore a 129,11 euro;
  • per i ricorsi presentati presso il giudice tutelare, per quanto riguarda l’amministratore di sostegno o il tutore legale;
  • per le opposizioni riguardanti i procedimenti di sfratto di inquilini morosi che non hanno pagato l’affitto dell’immobile concesso in locazione dal proprietario;
  • per le opposizioni riguardanti le sanzioni amministrative ritenute ingiuste;
  • per altre tipologie di materie, ovvero le locazioni, il comodato d’uso o l’affitto di aziende, qualora la causa sia di importo inferiore a 129,11 euro.

Nelle cause di lavoro

I processi lavorativi sono delle particolari cause di tipo civile e non richiedono l’assistenza di un avvocato per la difesa dell’imputato  qualora  abbiano ad oggetto delle controversie con valore inferiore a 129,11 euro. Il limite sopradetto viene stabilito, in particolare, all’interno delle disposizioni che sono previste dalla legge e che valgono, nello specifico, per le cause che hanno ad oggetto:

  • le controversie individuali di lavoro;
  • le controversie in materia di assistenza e di previdenza obbligatoria;
  • le locazioni;
  • il comodato d’uso;
  • l’affitto di aziende.

Ricorso al giudice tutelare

Riguardo la tematica relativa al ricorso da presentare presso il giudice tutelare per la richiesta della nomina di un amministratore di sostegno oppure di un tutore legale, è intervenuta la Corte di Cassazione, la quale ha escluso l’obbligo di presentare l’istanza attraverso un avvocato difensore e facendosi assistere da quest’ultimo.

Perciò, ne conviene che l’ordinamento giuridico nazionale prevede la possibilità di presentare un ricorso presso il giudice tutelare per la nomina di una amministratore di sostegno, anche in maniera autonoma, qualora non ci sia una controversia in atto tra le parti chiamate in causa.

Senza avvocato per opporsi ad un procedimento di sfratto

In realtà, per opporsi ad un procedimento di sfratto, l’inquilino moroso dovrà necessariamente farsi assistere da un avvocato difensore, attraverso il quale potrà intraprendere la fase del procedimento, ovvero quella relativa al processo vero e proprio.

Ciò nonostante, l’ordinamento giuridico nazionale prevede che l’inquilino moroso nei confronti del quale è stato attivato un procedimento di sfratto, potrà presentarsi in tribunale in maniera autonoma, in modo da portare avanti la procedura. Ecco, in particolare, quali sono i passaggi di un procedimento di sfratto che potrà svolgere autonomamente l’inquilino moroso:

  • potrà presentarsi di persona all’udienza;
  • potrà fare opposizione alla convalida dello sfratto;
  • potrà chiedere al giudice il “termine di grazia”.

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E nei processi amministrativi?

I processi amministrativi possono essere tenuti senza l’assistenza di un avvocato per tenere la difesa dell’imputato, solamente qualora prevedano ed abbiano ad oggetto delle cause che riguardano le materie che vengono indicate all’interno dell’art. 23 del Codice di Procedura Amministrativa.

Il suddetto articolo, in particolare, è intitolato “Difesa personale delle parti” e prevede, in maniera esplicita, che i soggetti che sono chiamati in causa per difendersi dalle accuse di aver commesso un illecito amministrativo, potranno farlo, in maniera autonoma, solamente se le controversie riguardano le seguenti materie, ovvero:

  • l’accesso e la trasparenza amministrativa;
  • i giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Processi tributari, quando non è richiesto un legale professionista

I processi tributari possono essere tenuti senza l’assistenza di un avvocato per tenere la difesa dell’imputato, solamente qualora prevedano ed abbiano ad oggetto delle cause che abbiano un valore inferiore di 3.000 euro.

Queste cause, in particolare, possono avere ad oggetto, per esempio:

  • le cartelle esattoriali che vengono notificate da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione;
  • le intimazioni di pagamento che vengono inviate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il limite soglia pari a 3.000 euro è stato stabilito dalla normativa italiana con l’introduzione del Decreto Legislativo n. 156 del 24 settembre 2015. In precedenza, invece, la soglia prevista dalla legge era pari a 2.582 euro. La stessa norma dispone anche che sia il giudice tributario stesso ad avere la facoltà e la possibilità di decidere riguardo all’obbligatorietà in capo all’imputato di nominare un avvocato per potersi difendere dalle accuse che sono state mosse nei suoi confronti, anche se la controversia risulti essere di importo inferiore a 3.000 euro.

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Quando è obbligatoria la presenza dell’avvocato  

Date tutte le informazioni che sono contenute e che abbiamo provveduto a specificare durante il corso di questo breve articolo, possiamo facilmente evincere quali sono i casi specifici all’interno dei quali non è possibile per l’imputato chiamato in giudizio procedere con la difesa in tribunale senza l’assistenza di un proprio avvocato difensore.

A questo proposito, infatti, in modo da racchiudere in maniera schematica queste circostanze, ecco quali sono i casi in cui il soggetto accusato di aver commesso un fatto illecito non può difendersi in giudizio in maniera autonoma. In particolare, stiamo parlando dei seguenti processi:

  • civili, qualora superino il valore previsto pari a 1.100 euro;
  • penali, a prescindere dal loro valore;
  • presso la Corte d’Appello e, dunque, in secondo grado di giudizio;

In tali circostanze, infatti, l’imputato per potersi difendere avrà, al massimo, il diritto di nominare un avvocato d’ufficio, qualora non ne disponga di un proprio di fiducia.

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