Rastrelliera per biciclette: come installarla legittimamente in un condominio

Una rastrelliera per biciclette rappresenta una scelta ecologica oltre che un servizio condominiale. Ecco come installarla secondo le regole.

In un’epoca sempre più attenta, per ovvi motivi, ai temi sulla sostenibilità, risulta in costante aumento l’interesse verso scelte che vanno a modificare le nostre abitudini in funzione di un risanamento ambientale.

Un esempio, nel mondo dei trasporti, potrebbe essere il rinnovato utilizzo di biciclette e veicoli non a motore per ridurre le emissioni proteggendo l’aria che respiriamo e gli spazi in cui viviamo.

 In riferimento a questo esempio, non è quindi un caso che molti condomini si stiano dotando di rastrelliere per biciclette in modo da venire incontro alle esigenze degli inquilini. Non è detto, però, che tutti gli inquilini ne richiedano l’installazione.

Vediamo allora in questo breve articolo come funzionano le delibere assembleari per l’installazione delle rastrelliere per biciclette, le regole da seguire ed eventuali azioni legali a disposizione degli inquilini contrari.

Come installare una rastrelliera per biciclette

L’assemblea condominiale ha la facoltà di installare una rastrelliera per biciclette negli spazi all’aperto del condominio. Per raggiungere questo risultato, è però necessario che, in sede di delibera, la decisione sia presa a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei millesimi condominiali.

L’assemblea, invece, non potrebbe deliberare a semplice maggioranza per l’installazione di una rastrelliera in uno spazio chiuso che abbia una destinazione d’uso diversa (es. androne).

Va sottolineato, considerando l’art.1102 del Codice civile, che, qualora non vada a ledere gli altri inquilini e i loro diritti sugli spazi comuni, anche un singolo condomino potrebbe installare una piccola rastrelliera per biciclette senza dover passare per l’autorizzazione assembleare.

Anche l’amministratore di condominio può avere un ruolo attivo sulla questione dato che l’art. 1130, comma 2 del Codice civile prevede che lo stesso sia tenuto a disciplinare l’uso dei beni comuni garantendo il miglior godimento ai condòmini.

Quando è legittima l’installazione di una rastrelliera per biciclette

Oltre alla maggioranza necessaria per la legittimità della delibera assembleare, è necessario seguire alcune regole per l’installazione di una rastrelliera per biciclette in un condominio:

  • la rastrelliera non deve ostacolare il transito pedonale o veicolare;

  • la rastrelliera non deve alterare la destinazione del bene comune;

  • la rastrelliera non deve compromettere l’utilizzo dei beni comuni;

  • la rastrelliera non deve ridurre luminosità dei locali adiacenti.

Quando si può contestare l’installazione di una rastrelliera

Gli inquilini che ritengono la delibera di installazione lesiva dei propri diritti o interessi, possono impugnarla e avviare un’azione giudiziaria per farne verificare la legittimità.

Per avere speranze di vincere la contesa, è necessario che gli impugnanti dimostrino il pregiudizio ricevuto con prove concrete, come dimostra la recente sentenza n. 979 del 20 gennaio 2023 del Tribunale di Roma.

Leggi anche: L’inquilino non rispetta il regolamento condominiale? Ecco cosa bisogna fare

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