Bollo auto scaduto: 3 sanzioni previste che devi evitare!

Bollo auto, come evitare le sanzioni previste. Le sanzioni, il fermo amministrativo e la cancellazione dal PRA. Come cancellare o sospendere il fermo.

Quando si acquista un autoveicolo, che sia nuovo o usato, e si fanno i conti sull’effettivo costo di manutenzione, una delle voci più importanti è certamente quella del bollo auto.

La tassa è dovuta da tutti coloro che posseggono sul territorio italiano un autoveicolo.

Essa è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, tranne per il Friuli-Venezia-Giulia e la Sardegna per le quali la gestione passa all’Agenzia delle Entrate.

Gli enti che sono preposti alla riscossione del tributo cercano di ricordare al contribuente ogni anno l’avvicinarsi della scadenza.

Tavolta può succedere di dimenticarsene; in altri casi, si tratta di una decisione voluta. In entrambe le circostanze, non sono pochi i rischi nei quali è possibile incorrere. E se in molti sperano nella prescrizione, si tratta, per la verità, di casi davvero molto rari.

Ecco perché, in quest’articolo, abbiamo elencato tutti i rischi e le sanzioni che scattano nel caso in cui l’ammontare della tassa non entri nelle casse dell’ente preposto nei termini richiesti e dovuti.

Bollo auto: entro quando pagare

Innanzitutto, va detto che non tutti i proprietari di automobili sono tenuti al versamento del bollo auto.

La rata del bollo auto dipende infatti dal mese di prima immatricolazione.

Il bollo va dunque corrisposto ogni anno entro la fine del mese successivo alla prima immatricolazione. Nel caso si tratti di prima immatricolazione, allora il bollo andrà corrisposto entro il mese stesso di immatricolazione.

Se però l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, si ha un po’ di tempo in più e si può pagare la tassa entro il mese successivo.

Se, ad esempio, l’acquisto di un’auto nuova è avvenuta il 15 dicembre il pagamento del bollo auto avverrà entro il 31 dicembre; se l’acquisto è stato portato a termine il 21 dicembre, il pagamento del bollo potrà essere corrisposto entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Se invece l’auto è stata immatricolata in precedenza, come abbiamo visto, la scadenza del pagamento slitterà di un mese rispetto a quella di prima immatricolazione. Se, ad esempio, l’immatricolazione risale al 15 dicembre, il pagamento potrà essere corrisposto entro il 31 gennaio.

Ci sono delle eccezioni, in entrambi i casi, in quanto, come abbiamo visto, la tassa è di pertinenza regionale nella maggior parte dei casi. In Lombardia, ad esempio, anche per le auto immatricolate negli anni precedenti, la scadenza sarà entro la fine del mese stesso di prima immatricolazione.

Se l’ultimo giorno del mese in cui abbiamo la scadenza è un festivo o un sabato, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.

Qualora ci fossero delle dimenticanze nel versamento del bollo auto, ecco le sanzioni nelle quali si incorrerebbe.

Le sanzioni previste con bollo auto scaduto

Se non si riesce a pagare il bollo auto nei termini previsti, ad esempio entro il 31 gennaio non si è pagato il bollo in scadenza a novembre dell’anno precedente, si incorre in specifiche sanzioni.

Essi variano e, anzi, aumentano, in base all’aumentare del tempo. Oltre al pagamento della tassa per intero, si sommano infatti gli interessi di mora e le sanzioni, che sono versabili attraverso il cosiddetto ravvedimento operoso. Gli interessi di mora corrispondono ad uno 0,3%.

Ecco lo schema delle sanzioni che sono previste in caso di bollo auto scaduto:

  • Fino a 14 giorni di ritardo: sanzione dello 0,1% del valore del bollo auto.
  • Tra i 15 e i 30 giorni di ritardo: sanzione pari al 1,50% del valore del bollo.
  • Tra i 30 e i 90 giorni di ritardo: sanzione pari al 1,67% del valore del bollo.
  • Dopo i 90 giorni, ma non oltre un anno di ritardo: sanzione del 3,75% del valore del bollo (ravvedimento lungo);
  • Entro il secondo anno di ritardo: sanzione del 4,286% del valore del bollo auto (ravvedimento biennale);
  • Oltre i 2 anni: sanzione del 5% del valore del bollo auto (ravvedimento ultrabiennale).

L’importo che si ottiene dalla percentuale sopra indicata andrà poi sommato agli interessi di mora.

C’è anche da segnalare che i proprietari di autoveicoli che non corrispondano l’importo della tassa per 3 anni consecutivi possono incorrere nella radiazione del veicolo, ovvero la cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio nazionale dei veicoli della Motorizzazione Civile.

Questa particolare casistica è infatti prevista dall’Articolo 96 del Codice della Strada. Se, nonostante il sollecito da parte dell’ente preposto alla riscossione, la tassa non perverrà, saranno proprio gli organi di Polizia a procedere al ritiro della targa e dei documenti di circolazione.

Quando scatta il fermo amministrativo

Ci sono automobilisti che ritengono che non pagare il bollo auto sia meno importante rispetto ad un mancato pagamento della rata dell’assicurazione RC. Ecco perché sarebbe bene rendersi conto di quanto non sia vero.

Il provvedimento di fermo amministrativo infatti non è così inusuale come si potrebbe pensare e, anzi, si tratta di una delle principali sanzioni messe in atto dal Fisco.

Come funziona il fermo amministrativo?

In caso di contribuente moroso il fermo amministrativo non scatta immediatamente. L’ente proposto, infatti, nella maggior parte dei casi saranno proprio le Regioni, invierà al proprietario del veicolo una serie di solleciti.

Se il contribuente decide di non rispondere ai solleciti della Regione di pertinenza, la pratica passerà, a quel punto, in capo all’Agenzia delle Entrate.

Si seguirà quindi il medesimo iter e il contribuente riceverà ulteriori solleciti di pagamento, tramite avvisi e raccomandate.

Qualora, però, il contribuente preferisca non mettere in regola la propria posizione, oppure non dichiari i motivi per i quali abbia deciso di non pagare, scatta il fermo amministrativo.

Anche a quel punto, comunque, l’iter è lungo: prima del fermo amministrativo, verrà inviato al contribuente moroso un preavviso. Una volta trascorsi i 30 giorni dal preavviso, si procederà con il fermo amministrativo tramite gli organi di Polizia.

C’è sempre la speranza di non dover arrivare a tanto: molti, infatti, sperano della cosiddetta prescrizione.

Qualora infatti trascorrano 3 anni dal mancato pagamento del bollo auto, come per gli altri tributi, esso cade in prescrizione. Il calcolo, è opportuno ricordarlo, si fa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento della tassa. Solo a decorrere da tale data, l’Agenzia delle Entrate non avrà più nulla a che prendere.

Si tratta, però, di casi piuttosto rari.

Vediamo quindi cosa si possa fare nel caso si incorra nel fermo amministrativo.

Cosa fare in caso di fermo amministrativo

Qualora non si sia risposto a nessuno dei solleciti di Regione e Agenzia delle Entrate, e sia scattato il fermo amministrativo, l’autoveicolo non potrà più circolare e non potrà essere rottamato.

Cosa fare a quel punto?

L’unica alternativa è quella di procedere al saldo dell’intero importo dovuto.

A quel punto bisognerà poi recarsi in un ufficio che gestisce pratiche auto oppure presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), oppure in un ufficio ACI e presentare una serie di documenti.

  • il provvedimento di revoca (in originale) che viene concesso dall’ente che ha riscosso il debito. Il documento contiene tutti i dati del mezzo, del debitore e l’importo versato.
  • il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) che va allegato alla richiesta (oppure va compilata sul retro); in alternativo il modello NP-3.
  • un documento di identità valido.

A quel punto andrà fatto un ulteriore versamento:

  • 32 euro di imposta di bollo nel caso la richiesta sia stata fatta dietro il modello CdP oppure CDPD;
  • 48 euro nel caso si sia usato il modello NP-3.

Se tutto è andato a buon fine, il fermo amministrativo sarà revocato e si riceverà il nuovo Certificato di Proprietà Digitale.

Nel caso in cui non si riesca a pagare l’intero importo in un’unica soluzione è possibile anche richiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Facendo richiesta di sospensione, infatti, il debito potrà essere rateizzato.

Infine, si sappia che per tutti i fermi amministrativi accaduti dopo il 1° gennaio 2020, la procedura è più snella. Infatti, il Concessionario di Riscossione notifica telematicamente l’avvenuto pagamento agli uffici del PRA. Grazie a questo passaggio, non sarà più necessario che il contribuente si rechi fisicamente negli uffici preposti.

Bollo auto: chi può chiedere l’esenzione

Ci sono dei casi, piuttosto rari, in cui è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del bollo auto.

Il bollo auto non va pagato dai mezzi che vengono utilizzati per:

  • trasporto disabili (legge 104);
  • autoveicoli d’epoca ultratrentennali (se il veicolo circa su strade pubbliche sarà da pagare una tassa forfettaria del valore di 28,40 euro).
  • autoveicoli elettrici (auto a GPL per i primi 3 anni in Lombardia e i primi 5 anni in Piemonte).

Oltre a queste casistiche, ne sono previste delle altre.

Se l’autoveicolo viene rubato, non si è tenuti al pagamento del bollo se la scadenza dello stesso avviene nel mese del furto.

Per restare in tema, il bollo auto non è da pagarsi in caso di fermo amministrativo. Essendo il bollo auto una tassa prevista per il pagamento di una proprietà, non può essere dovuta nel caso in cui la proprietà in questione, ovvero l’auto, non sia, anche temporaneamente, di proprietà.

Dal momento che il bollo auto è di competenza regionale, c’è stata molta confusione circa questo tema e molte Regioni continuavano a richiedere il pagamento del bollo auto anche in caso di fermo amministrativo.

Ecco che molti cittadini, per ovviare il problema, si recavano negli uffici regionali preposti e presentavano una richiesta formale di esenzione, ovvero un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiarava la perdita temporanea della proprietà del mezzo.

Talvolta questa dichiarazione non veniva approvata ed il contribuente doveva produrre una visura della targa del veicolo al costo di circa 3 euro.

In ogni caso, se la propria Regione continua ad esigere il pagamento del bollo auto anche in caso di fermo amministrativo, sta incorrendo in una violazione di quanto previsto dalla legge in tema di tributi.

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