Novità per datori di lavoro: adeguamento entro il 31/12 per i fondi di solidarietà

Nuove indicazioni su fondi di solidarietà e di integrazione salariale: i datori di lavoro dovranno adeguarsi entro il 31/12. Ecco i chiarimenti del Ministero.

Sono stati forniti finalmente tutti i chiarimenti e le indicazioni di carattere operativo in riferimento alle novità sugli ammortizzatori sociali e più in particolare ai fondi di solidarietà.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, sarà concesso tempo fino al 31 dicembre di quest’anno ai datori di lavoro, per poter avviare ladeguamento alle disposizioni contenute nella recente manovra finanziaria.

È la circolare numero 20 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a fornire tutti i dettagli in merito a come provvedere all’adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali e alle nuove indicazioni sui fondi di solidarietà bilaterali.

Qualora i datori di lavoro non procedano alla stipulazione di un accordo o di un contratto collettivo, andranno a confluire nel fondo di integrazione salariale.

Cambiano i fondi di solidarietà: arriva l’adeguamento entro il 31/12

Il Ministero del Lavoro ha fornito quindi durante la giornata del 21 ottobre tutte le indicazioni e le informazioni di carattere operativo che dovranno essere rispettate dai datori di lavoro per l’adeguamento dei fondi di solidarietà, sulla base di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022.

Si tratta, dunque, del riordino della normativa in relazione al tema degli ammortizzatori sociali e dei fondi di solidarietà bilaterali.

Si ricorda che quando si parla di fondi di solidarietà bilaterali, si fa essenzialmente riferimento a quei fondi che sono stati introdotti con l’obiettivo di assicurare un trattamento economico di integrazione salariale nei casi in cui si verifichi un interruzione o una sospensione dell’attività. 

Questo chiaramente avviene per quei lavoratori che rientrano in settori e contesti di lavoro per cui non è prevista alcuna copertura dalla cassa integrazione

In tal senso, il Governo italiano ha concesso e riconosciuto attraverso la legge numero 234 di dicembre scorso, ai fondi che erano stati già costituiti in data 31 dicembre 2021, un vero e proprio periodo di transizione. Si tratta di una fase di adeguamento alle nuove disposizioni fornite dalla recente manovra sul tema degli ammortizzatori sociali e sui fondi di solidarietà. 

Le novità sui fondi di solidarietà: le indicazioni per i datori di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha quindi dato delle nuove indicazioni più chiare e approfondite per poter ottenere un adeguamento alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 sul tema dei fondi di solidarietà.

Ma quali sono le principali novità su cui dovranno adeguarsi i datori di lavoro? Innanzitutto una prima grande indicazione è quella legata all’eliminazione dell’obbligo legato al superamento del limite minimo di cinque dipendenti.

Ciò significa che di fatto potranno accedere all’assegno di integrazione salariale anche quelle aziende che hanno meno di cinque dipendenti, esclusivamente se i fondi già costituiti al 31 dicembre 2021 siano stati allineati alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022.

La stessa data di scadenza è stata fissata anche per quanto riguarda l’adeguamento della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, relativa in questo caso ai fondi di solidarietà bilaterale.

A tal proposito, è stato chiarito che la durata di tale prestazione dovrà risultare essere almeno uguale ai trattamenti di integrazione salariale, seguendo le seguenti specifiche:

  • datori di lavoro con massimo 5 dipendenti: 13 settimane;
  • datori di lavoro dai 5 ai 15 dipendenti: 26 settimane.

Diverso è invece i discorso per i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti. In questo caso, la durata cambia sulla base della causale, ovvero: 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”, 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”, 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie; 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

    Dunque per i datori di lavoro che intendono continuare ad usufruire di tali fondi precostituiti in data precedente al 1° gennaio 2022, sarà necessario andare a provvedere alla stipula di accordi e contratti collettivi sulla base dei nuovi requisiti.

    Cosa succede ai fondi di solidarietà dopo il 31/12? I chiarimenti del Ministero

    All’interno della recente circolare n.20 del Ministero del Lavoro, sono stati forniti anche alcuni chiarimenti in merito a cosa succederà a partire dal primo gennaio del prossimo anno, se i datori di lavoro non provvedono all’adeguamento delle disposizioni per l’assegno di integrazione salariale previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

    In tal senso, si andrà a confluire nel fondo di integrazione salariale INPS, in cui saranno poi trasferiti anche tutti i contributi che sono stati già versati o che devono essere dovuti dagli stessi datori di lavoro.

    Questa, dunque, la situazione che si verificherebbe nei casi in cui i datori di lavoro non provvedono all’adeguamento ai nuovi requisiti e quindi anche alla stipula di appositi accorti e contratti collettivi.

    Viviana Vitale
    Viviana Vitale
    Aspirante giornalista e social media manager freelance, classe 1995. Le mie più grandi passioni sono la scrittura e il marketing digitale. Sono state proprio queste a portarmi oggi a far parte del team di redattori di Trend-online e a collaborare come professionista della comunicazione con varie aziende italiane.
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