Non tutti i beni rientrano nell’asse ereditario: ecco quali

Asse ereditario: ecco quali sono i beni che vi rientrano e quelli che invece restano esclusi dalla successione.

Spesso quando si parla di successione si pensa che tutti i beni che fanno parte del patrimonio del de cuius andranno a finire nelle mani degli eredi e degli aventi diritto, ma, in realtà, non è proprio così. Infatti, il nostro ordinamento giuridico nazionale prevede una lista di beni che vengono esclusi e che, quindi, non rientrano all’interno dell’asse ereditario. In questo articolo, ci occuperemo di quali sono, uno ad uno. 

Che cos’è la legittima

Prima di partlare dell’asse ereditarioe  del suo funzionamento, è opportuno spiegare cosa sia la “quota legittima”. Si tratta dell parte del patrimonio della quale il testatore non può disporre liberamente nel momento in cui si appresta a redigere il proprio testamento. Questa parte viene definita “quota di legittima” e viene ereditata dagli eredi legittimari. Tali quote vengono trattenute dalla disponibilità del soggetto che redige il testamento, e quest’ultimo potrà inserire all’interno del proprio testamento solamente la restante parte del suo patrimonio.

La frase minacciosa che viene spesso pronunciata dal molti genitori ai propri figli, ovvero “ti diseredo”, dunque, serve più ad intimorire i ragazzi piuttosto che per altro, dal momento che, secondo quanto viene disposto all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale, non è possibile per un genitore diseredare un figlio.

La legge, però, prevede alcune specifiche circostanze nelle quali un figlio può essere considerato indegno e, a quel punto, qualora riesca a dimostrarlo, il genitore potrà togliere anche la quota di legittima ai lui spettante per legge. C’è da dire, però, che l‘indegnità è difficile da dimostrare e che bisogna soddisfare alcuni requisiti tassativamente previsti dalla legge. Quindi è vero che un genitore può diseredare un figlio, ma i casi in cui questa pratica è amessa dalla legge sono davvero pochi. 

Quali beni rientrano nell’asse ereditario

L’asse ereditario, chiamato anche massa o asso ereditario, rappresenta tutti i beni, i diritti e le obbligazioni che riguardano e che appartengono al soggetto defunto, e che, attraverso la successione ereditaria, diventano di proprietà degli eredi e degli aventi diritto.

Vi rientrano tutti quei beni che non sono esclusi dall’art. 12 del Testo Unico sulle Successioni e sulle Donazioni, ovvero:

  • beni mobili;
  • denaro contante;
  • gioielli;
  • mobili;
  • arredi;
  • azioni;
  • obbligazioni;
  • titoli;
  • quote societarie;
  • titoli al portatore;
  • rendite;
  • pensioni;
  • immobili;
  • aerei;
  • navi;
  • aeromobili.

Quali beni sono esclusi dall’asse ereditario

Veniamo ora al nocciolo della questione; i beni del defunto che non si trasferiscono automaticamente agli ederdi sono quelli indicati all’artioclo 12 del T.U. delle Successioni e Donazioni. Per semplificarne la lettura, ecco un elenco esemplificativo:

  • i beni ed i diritti che sono iscritti all’interno di un registro pubblico, come, ad esempio, la auto, le barche, ecc…;
  • le azioni ed i titoli nominativi che sono stati alienati dal soggetto defunto prima della sua morte;
  • l’indennità di preavviso;
  • le indennità sulle assicurazioni previdenziali obbligatorie;
  • i crediti contestati giudizialmente;
  • i crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali;
  • i crediti che sono stati ceduti allo Stato;
  • i titoli di stato;
  • i titoli del debito pubblico, sia italiani che appartenenti ad altri Stati membri dell’Unione Europea, come, ad esempio, i BOT (Buoni Ordinari del Tesoro), i CCT (Certificati di Credito del tesoro), ecc…;
  • i veicoli che sono stati iscritti presso il Pubblico Registro Automobilistico (il PRA);
  • le quote di fondi pensione;
  • i premi assicurativi sulla vita;
  • i premi assicurativi in caso di morte.

Un’ulteriore esclusione dei beni del de cuius viene disciplinata all’interno dell’art. 2 del T.U. intitolato “Territorialità dell’imposta” che prevede all’interno del suo quarto comma, che:

“Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all’estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.”

Come si calcola il valore dei beni mobili

Ecco come si calcola il valore dei beni mobili in successione:

  • dei mobili, del denaro contante e dei gioielli rientra all’interno della base imponibile, soggetta all’imposta di successione, solamente fino ad un massimo del 10% dell’intero asse ereditario;
  • per i titoli che sono quotati all’interno di mercati regolamentati si considera la media dei prezzi del trimestre precedente più gli interessi maturati successivamente, oppure si utilizzerà il metodo dell’inventario attivo;
  • per le partecipazioni societarie, come, ad esempio, le azioni che non sono quotate all’interno di mercati regolamentati, si considera la percentuale di queste ultime sul patrimonio netto appartenente alla società;
  • per le quote di fondi comuni di investimento si considera il valore del fondo, il quale si può ricavare dall’ultimo prospetto approvato dagli organi di controllo.

Come si calcola il valore dei crediti

Ecco come si calcola il valore dei crediti in successione:

  • per i crediti fruttiferi di interessi legali oppure moratori si considera il valore nominale di questi ultimi più gli interessi che sono stati maturati fino a quel momento;
  • per i crediti infruttiferi si considera il valore normale attualizzato al tasso di interesse legale;
  • per i crediti in natura si considera il valore normale dei beni in quel momento.

Come si calcola il valore delle rendite

Ecco come si calcola il valore delle rendite in successione:

  • per le rendite perpetue, le quali vengono denominate anche vitalizie oppure a tempo indeterminato, il valore è pari a duecento volte la rendita annuale;
  • per le rendite a tempo determinato si considera il valore attuale della rendita, con il limite imposto che deve essere al massimo pari a duecento volte.
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