Ecco vantaggi e svantaggi della separazione di fatto

Che cosa è la separazione di fatto, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta e le differenze con quella legale. Vediamo quando conviene!

Uno dei cardini su cui si basa il matrimonio è che marito e moglie vivano sotto lo stesso tetto. Non farlo, però non comporta in modo automatico lo scioglimento del vincolo e il venir meno di tutti gli altri diritti e doveri. Prova ne è che il nostro ordinamento ha previsto e ha normato nei dettagli anche l’ipotesi della separazione legale, sia consensuale che giudiziale.

Rimane però ferma anche la possibilità di decidere per la separazione di fatto. In sostanza che uno dei due faccia i bagagli e abbandoni il tetto coniugale, anche in accordo con l’altro, senza registrare in alcun modo il cambiamento davanti alla legge. Ciò perché alcune volte è più conveniente continuare a tenere in piedi un rapporto, se non di fatto, almeno sulla carta. Vediamo quali sono vantaggi e svantaggi e le conseguenze di questa decisione.

Cosa è la separazione di fatto

La separazione di fatto non è un istituto previsto a livello normativo, che abbia una precisa regolamentazione. Come dice il termine è qualcosa che si verifica nei fatti e che per esistere non necessita di alcuna formalizzazione. In sostanza si verifica quando i due coniugi smettono di considerarsi come marito e moglie o quantomeno quando a seguito di un accordo, o della scelta unilaterale di uno solo dei due cessa la vita in comune intesa soprattutto come affinità di intenti e progetto di vita.

Un’ipotesi di questo tipo si verifica nella maggior parte dei casi quando la coppia decide di non poter più continuare a vivere sotto lo stesso tetto, a causa di liti o dell’inizio di una relazione con altri, ma di non volere chiedere lo scioglimento ufficiale del vincolo. Per esempio, per ragioni di tipo morale o religioso, o anche perché del punto di vista economico è più conveniente continuare ad apparire come una coppia sposata.

Possibile poi anche che, in genere per non turbare i figli o per l’impossibilità di assumersi gli oneri di due appartamenti, i due continuino a vivere allo stesso indirizzo, facendo, per quanto consentito dalle dimensioni dell’alloggio, una vita separata. In effetti dal punto di vista legale non sarebbe consentito che due persone sposate abbiano, almeno all’ufficio anagrafe una residenza diversa, ma un domicilio in due luoghi distinti, sì.

Come influisce sul matrimonio 

Non influisce in alcun modo. Il codice civile all’articolo numero 150 dice che:

” È ammessa separazione personale tra i coniugi. La separazione può essere consensuale o giudiziale.”

L’ultimo comma dell’articolo aggiunge solo che sono ammessi a chiedere un giudizio in questo senso, o l’omologazione, nel caso ci sia accordo solo i due coniugi. Altra questione è la cessazione degli effetti del matrimonio, legata, oltre che alla volontà delle parti interessate anche al verificarsi di altre gravi circostanze.

Nel nostro caso, quello cioè in cui i due decidono di non sciogliere, ma solo di allentare i lacci del vincolo prevedendo la riduzione di alcuni diritti e doveri, le uniche possibilità ammesse sono quelle di far registrare quanto si è concordato, o quanto ha stabilito il giudice in base all’equità.

Il solo atto di vivere sotto tetti diversi o anche quello di non amarsi, o di stimarsi solo come fratelli, non produce alcun effetto del punto di vista legale. Per la legge, quindi continuerà a sussistere l’obbligo di fedeltà, quello alla convivenza e quello dell’assistenza reciproca sia morale che materiale ed economica. Innegabile però che il fenomeno delle divisioni ufficiose, soprattutto in passato quando erano previste procedure più costose avesse un certo peso per la società e la giurisprudenza si è dovuta quindi adattare ad un’interpretazione meno rigorosa di alcuni doveri.

Differenze tra separazione di fatto e consensuale

Le differenze tra queste due ipotesi, nei fatti sono molto poche, perché i diritti e i doveri che vengono rispettati dai due sono in entrambi i casi solo quelli che ritengono opportuni e che discendono dal grado di rispetto e di affetto ancora residuo. Molte invece sono quella dal punto di vista legale.

Nel caso della separazione di fatto, come visto, per la legge nulla cambia nei rapporti dei due coniugi. Non esiste e quindi non può avere alcun effetto. Se invece i due abbiano fatto una regolare separazione personale scegliendo in alternativa quella giudiziale o quella consensuale, dei cambiamenti ci sono.

Precisiamo subito che anche in questa ipotesi non c’è lo scioglimento del vincolo, ma diritti e doveri se pur attenuati continuano a persistere. Cade il dovere a coabitare e anche quello alla fedeltà.

Di rilievo sono anche gli effetti di tipo patrimoniale, da subito si scioglie la comunione dei beni: il particolare regime secondo il quale ogni acquisto fatto in costanza di matrimonio diventa in modo automatico di proprietà in parti eguale anche dell’altro. Sorge inoltre quello ad avere un assegno di mantenimento per chi si trovi in condizioni più difficili e eventualmente quello ad occupare la casa coniugale.

Vantaggi della separazione di fatto

Come visto sopra la separazione personale provoca la contrazione di alcuni diritti, rendendo il matrimonio zoppo. Mentre cambiamenti, come il venir meno dell’obbligo alla convivenza e di quello alla fedeltà, possono essere visti con un certo sollievo, potrebbero non esserlo alcuni altri. Prima fra tutti quello del venir meno della comunione dei beni. 

Certamente non diventare più proprietario del reddito apportato dall’altro coniuge potrebbe essere un bel problema. È vero che per chi si trovi in difficoltà è previsto l’assegno di mantenimento, ma in caso di redditi elevanti probabilmente sarebbe di misura inferiore. Chi si separa di fatto invece continuerà ad avere il diritto all’assistenza piena.

Sempre dal punto di vista economico c’è da sottolineare che il provvedimento con cui un giudice stabilisce un assegno è un atto esecutivo, può essere fatto valere immediatamente se l’altro non versa quanto dovuto. Non così un accordo tra privati, che prevede prima di essere riconosciuto come valido del vaglio da un giudice.

Svantaggi della separazione di fatto

Il primo svantaggio è che, a parte vivere separati tutto rimane come prima. Continuiamo ad essere sposati, e anzi il periodo in cui la convivenza non sussiste non può neppure essere conteggiato ai fini della richiesta di un divorzio. Il giudice ne terrà conto nel valutare l’affievolirsi degli obblighi, ma nulla più. 

Secondo punto, se on ci siano premurati di ufficializzare in qualche modo la separazione, soprattutto se i rapporti sono tesi o poco chiari, potremmo essere accusati di abbandono del tetto coniugale. Intendiamoci, nessuno potrò obbligarci a tornare a dividere il letto con chi non vogliamo, ma potrebbe esserci imputata la fine del rapporto.

Altro problema potrebbero essere rapporti anche occasionali, sopravvenuti, di tipo amoroso o sessuale. Di fatto noi di fronte alla legge continuiamo ad essere obbligati alla fedeltà. Anche questo potrebbe essere una ragione per addebitarci la fine dell’idillio. In realtà, oggi la giurisprudenza è più elastica su questo punto, tanto che la sentenza del Tribunale di Milano numero 5114 del 12 aprile 2013 ha stabilito che:

“La violazione dell’obbligo di fedeltà successiva alla separazione di fatto, non può da sola, essere sufficiente a costituire il presupposto per l’addebito della rottura del rapporto.”

Un notevole svantaggio c’è anche ai fini fiscali. Chi versa un assegno di mantenimento, infatti lo può detrarre dalla dichiarazione dei redditi e non pagarvi le tasse. Quelle spetteranno a chi le riceve. Non è possibile invece in caso di divisione di fatto.

È possibile stipulare un accordo per la separazione di fatto?

Non solo è possibile stipulare un accordo in concomitanza con l’inizio della separazione di fatto, ma costituisce anche un comportamento molto saggio, così da non incorrere in uno degli inconvenienti di cui sopra che potrebbero costarci molto cari nel caso l’altra parte chiedesse la separazione legale, prima e il divorzio poi.

In genere si commette l’ingenuità, soprattutto se la decisone è condivisa da entrambi e non ci sono figli di mezzo, o particolari questioni di tipo economico da mettere sul piatto, di accontentarsi di un accordo di tipo verbale. In alcuni casi, solo una specie di stiamo a vedere e poi decidiamo, in altri casi qualcosa di più articolato, ma sempre informale e ufficioso.

Meglio allora redigere una scrittura privata. Si tratta di un contratto piuttosto semplice, sottoscritto da entrambi i coniugi, senza la necessità di farlo registrare o di farsi assistere da avvocati o da testimoni. In queto modo, in caso di necessità ci sarà la prova certa della data in cui si è lasciato il focolare domestico e anche del fatto che l’altro, non solo è stato informato, ma che vi ha acconsentito.

Il documento dovrà contenere le generalità dei due, la dichiarazione dell’intenzione di separarsi e anche chi dei due continuerà a vivere nella residenza coniugale. Possibile in questo atto stabilire anche l’entità di un assegno a favore di uno dei due. Attenzione però, il consenso della parte più debole, da solo non basta a legittimare un accordo iniquo. Il codice civile all’articolo 143 stabilisce che:

” L’obbligo a contribuire al mantenimento della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità lavorativa.” 

Visto che il matrimonio è in vita e questo viene visto come una regolamentazione dei rapporti patrimoniali in costanza di quel contratto ciò che è considerabile equo, soprattutto nel caso di un coniuge benestante è probabilmente maggiore della somma che sarebbe fissata da un giudice in sede di separazione legale.

Redazione Trend-online.com
Redazione Trend-online.com
Di seguito gli articoli pubblicati dalla Redazione di Trend-online. Per conoscere i singoli autori visita la pagina Redazione Trend-online.com
Seguici
161,688FansLike
5,188FollowersFollow
780FollowersFollow
10,800FollowersFollow

Mailing list

Registrati alla nostra newsletter

Leggi anche
News Correlate