Ecco come disdire l’assicurazione in poche mosse

Vuoi disdire la tua assicurazione? Vediamo tutti i passi da seguire e le tempistiche da rispettare!

Il settore delle assicurazioni RCA è stato uno dei più proliferi degli ultimi anni. Sul mercato si è moltiplicata l’offerta di prodotti, la concorrenza è diventata davvero accanita, con la conseguenza che le offerte si moltiplicano e la mobilità della clientela è sempre più elevata.

La fidelizzazione dei clienti risulta sempre più difficile, perché abbagliati da super sconti, gli automobilisti tendono a migrare da una compagnia ad un’altra sempre in modo da poter spuntare il prezzo migliore.

Pertanto è diventato sempre più frequente disdire la polizza assicurativa prima della scadenza naturale del contratto. Ma quali sono, con esattezza, le procedure e le regole da rispettare per non andare incontro a dei problemi e al pagamento di penali?

Assicurazione RCA: breve cenno

In effetti non possiamo parlare di disdetta di un contratto assicurativo se prima non riprendiamo qualche concetto relativamente al contratto di assicurazione RCA.

Innanzitutto bisogna ribadire che questa è, all’interno del nostro sistema, un’assicurazione di tipo obbligatorio, questo vuol dire che qualunque veicolo che circoli su strada nel nostro paese non può prescindere da questa copertura.

La mancata osservanza di questo obbligo infatti, è a tutti gli effetti configurabile come un reato dal quale discende l’applicazione di sanzioni in capo agli automobilisti inadempienti.

Scopo principale di questa assicurazione è la copertura della responsabilità civile dell’autoveicolo, quindi è una polizza che si riferisce non ad una persona fisica, ma che ha ad oggetto direttamente il veicolo e viene stipulata per proteggere il conducente del mezzo da tutti i possibili danni che questo possa provocare in modo involontario, attraverso un sinistro a terzi soggetti o a beni altrui.

In effetti il verificarsi di un sinistro che produce un danno, è l’evento che fa scattare l’obbligo alla controprestazione da parte della compagnia che interverrà e si farà carico dei danni da questo prodotto sempre nei limiti dei massimali stabiliti all’interno del contratto.

Abbiamo detto che è una polizza di tipo obbligatorio pertanto chi non ottempera a questo obbligo è passibile di denuncia, oltre che al pagamento di una sanzione fino ad arrivare anche al sequestro del veicolo.

Senza contare che in caso di sinistro prodotto in assenza di copertura assicurativa, spetterà all’assicurato farsi carico direttamente di tutti i danni che lui stesso abbia provocato.

L’assicurazione Responsabilità Civile Auto è quella che viene definita generalmente una copertura base, tanto che è sempre possibile inserire all’interno del contratto una serie di garanzie accessorie che estendono il livello di copertura offerta ma che ovviamente, fanno aumentare anche il livello del premio.

Bisogna dire che quando si decide di disdire anzitempo un contratto assicurativo, bisogna sempre vedere la presenza o meno di quelle che sono eventuali garanzie accessorie, in quanto la disdetta per queste deve essere fatta in modo completamente separato da quella relativa alla copertura base altrimenti per tutte queste si rinnovano automaticamente alla scadenza contrattuale.

Quanto dura l’assicurazione RCA?

Di base un contratto RCA ha una durata annuale. Fino a qualche anno fa la legge prevedeva che alla scadenza annuale, la polizza si rinnovasse in modo automatico, ovvero che il contratto continuasse con la precedente compagnia anche per il successivo anno.

Questo in virtù del meccanismo del tacito rinnovo, per cui in mancanza di una manifesta volontà del contraente in tal senso, tutto continuava a rimanere immutato.

In effetti erano previsti congrui termini entro i quali l’assicurato era tenuto a comunicare all’assicuratore la sua volontà di non voler proseguire il contratto. Tuttavia, se questa comunicazione non veniva assolta nei termini previsti, nulla poteva una manifestazione tardiva della volontà da parte dell’assicurato, in quanto il contratto si intendeva tacitamente rinnovato con la precedente compagnia anche per il prossimo.

Ad oggi le cose sono cambiate pertanto continuate a leggere l’articolo che entreremo subito nei dettagli.

Disdetta e tacito rinnovo

Abbiamo appena detto che fino a qualche anno fa cambiare compagnia assicurativa non era una cosa molto semplice, almeno non lo era per chi non aveva molta dimestichezza nel ricordare date ed informazioni finendo così nell’impossibilità di esercitare un proprio diritto per decorrenza dei termini.

Tuttavia dal 2013 nel settore dell’assicurazione RCA proprio in merito all’argomento si è avuto un forte rinnovamento tanto che cambiare la propria compagnia assicurativa, è diventato davvero molto semplice.

In effetti proprio nel 2013 è stato abolito il principio del tacito rinnovo, per cui alla scadenza annuale del contratto, la polizza non si rinnova in modo automatico con la precedente compagnia.

In effetti per questo principio accadeva che l’assicurato per poter cambiare compagnia era obbligato a darne una formale comunicazione entro un termine ben stabilito, pena la perdita del diritto stesso.

La legge stabiliva infatti, che l’assicurato poteva esercitare la disdetta al momento della scadenza annuale del contratto se ne aveva dato regolare comunicazione alla compagnia almeno nei 15 giorni antecedenti la scadenza della polizza stessa.

Bisogna dire che nel passato, non sono stati pochi i casi in cui gli automobilisti hanno proprio dimenticato di fare tale comunicazione o di farla nei termini stabiliti, con la conseguenza che a lungo l’esistenza di un meccanismo così vincolante, ha impedito proprio lo svilupparsi di un mercato concorrenziale e competitivo all’interno del settore tanto che in molti hanno più volte sollevato la questione dell’esistenza di un vero e proprio cartello tra le varie compagnie.

Cosa è cambiato dal 2013

Il D.D.L. n. 179 del 2012 ha rappresentato invece una propria linea di spartiacque relativamente all’argomento, perché per effetto di questo decreto, è stato abolito proprio il principio del tacito rinnovo.

Questa abolizione ha fatto sì che a partire dall’inizio del 2013, la polizza non potesse mai rinnovarsi in modo automatico con la stessa compagnia.

Il che vuol dire che è stato riconosciuto il diritto a ciascun assicurato di poter decidere liberamente delle sorti del proprio contratto fino proprio all’ultimo giorno della sua scadenza.

Infatti ogni assicurato è completamente libero di scegliere di continuare il proprio rapporto contrattuale con la vecchia compagnia, oppure cambiare assicuratore senza che per questo sia tenuto ad alcun tipo di preavviso.

Non solo, è stato riconosciuta anche la validità della precedente copertura per ciascun assicurato nel cosiddetto periodo di tolleranza, ossia nei 15 giorni successivi alla scadenza contrattuale, in cui l’assicurato può ancora liberamente fare le proprie valutazioni riguardo la compagnia con cui rinnovare il proprio contratto.

Il riconoscimento della validità della copertura nel periodo di tolleranza ha fatto sì inoltre che circolare con il proprio veicolo in questi giorni non costituisse più reato e che al tempo stesso l’assicuratore risulti essere ancora coperto in ipotesi di sinistro che dovesse accadere in tale arco temporale.

Polizze online e garanzie accessorie

Bisogna dire che relativamente all’automatismo del tacito rinnovo, per qualche tipo di polizza le cose erano già profondamente cambiate anche prima del 2013.

Ci stiamo riferendo nello specifico alle assicurazioni online oppure alle assicurazioni telefoniche per le quali fin da subito tale meccanismo non era stato considerato ammissibile.

Il principio era valido in modo preponderante quindi, solo per le polizze di stampo tradizionale, dove gli effetti dell’abolizione del tacito rinnovo sono stati subito avvertiti, tanto che studi parlano di una riduzione media di circa il 18% nel livello dei premi nel giro di pochi anni e questo senza dubbio per l’aumentata competitività che la rimozione di una restrizione così forte, ha comportato.

Un discorso particolare invece merita il binomio disdetta-clausole accessorie. Il D.D.L. n. 124 del 2017 ha espressamente stabilito che l’abolizione del tacito rinnovo si estendesse anche a tutte quelle che sono le clausole accessorie del contratto RCA, quali ad esempio l’assicurazione furto-incendio, l’assicurazione per gli atti vandalici, l’assicurazione Kasko e così via.

Tuttavia in questo senso c’è da rimarcare un aspetto molto importante e cioè che l’estensione del tacito rinnovo si intende valida solo se effettivamente tutte queste garanzie accessorie sono state stipulate in modo contestuale alla polizza base RCA, obbligatoria.

Alla luce di quanto abbiamo detto quindi, se ad oggi all’interno di un contratto compare una clausola di tacito rinnovo, tale clausola viene considerata nulla fin dall’origine perché il dispositivo dei legge prevale su qualunque diversa volontà delle stesse compagnie.

Differenza tra tacito rinnovo e disdetta

A questo punto quindi è utile fare una distinzione tra quello che era il meccanismo del tacito rinnovo/la sua abolizione e la disdetta.

Mentre l’abolizione del tacito rinnovo è qualcosa che ha a che fare con la scadenza naturale della polizza, la richiesta di disdetta di un contratto assicurativo è qualcosa che ha a che vedere invece con la possibilità di porre fine alla validità del contratto anche prima della sua scadenza naturale.

Ad ogni modo ad ogni assicurato con l’abolizione del tacito rinnovo, si dà la possibilità di arrivare a disdire il contratto direttamente alla scadenza della polizza stessa, non essendo più tenuto ad alcuna comunicazione alla vecchia compagnia, contraendo semplicemente una nuova polizza con il nuovo assicuratore.

È altresì consentito disdire il contratto prima della sua scadenza naturale in altre specifiche ipotesi che esamineremo a breve.

Relativamente alla disdetta alla scadenza del contratto, fondamentale per questo passaggio è l’attestato di rischio, un documento che racchiude in sé tutta la storia assicurativa dello stesso assicurato, ovvero la sua claim experience.

Prima questo attesto di rischio si poteva acquisire richiedendolo solo alla precedente compagnia, tuttavia dal 2015 è stato reso disponibile in formato elettronico, per cui le informazioni di ciascun assicurato possono essere recuperate da ogni compagnia senza dover necessariamente passare dal vecchio assicuratore.

Ad ogni modo è stabilito che comunque la vecchia compagnia debba sempre, nei 30 giorni successivi alla scadenza della polizza, comunque rendere disponibile per l’assicurato una copia dell’attestato di rischio e questo per consentire che tutte le operazioni si svolgano nel massimo della trasparenza possibile.

Come fare la disdetta prima della scadenza 

Vediamo ora i casi in cui l’assicurato possa disdire il proprio contratto prima della sua scadenza naturale. Questo può accadere per tutti i fatti che attengono direttamente il veicolo assicurato quindi furto, vendita, distruzione o rottamazione, oppure per fatti inerenti direttamente alla persona dell’assicurato come nel caso del suo decesso.

Ovviamente non basta che si verifichi l’evento in questione perché la disdetta operi in modo automatico, in quanto la relativa richiesta alla compagnia deve essere sempre accompagnata dal relativo documento che comprovi l’evento che giustifichi la disdetta stessa.

Un caso particolare poi è la disdetta che può essere richiesta dall’assicurato che decida di vendere il proprio mezzo, in quanto allo stesso si aprono tre differenti possibilità.

Nella prima ipotesi egli potrà disdire il contratto e contestualmente richiedere la restituzione della quota residua del premio.

Nella seconda ipotesi invece, potrà trasferire oltre al veicolo anche l’intera polizza al nuovo acquirente che pertanto subentra in toto nel precedente contratto, non ottenendo in questo caso la restituzione della quota residua del premio.

Infine, nella terza eventualità, potrà decidere di trasferire questa polizza al nuovo veicolo, purché intestata sempre alla stessa persona, eventualmente aggiustando il costo del premio per le garanzie accessorie che si volessero aggiungere al contratto.

Redazione Trend-online.com
Redazione Trend-online.com
Di seguito gli articoli pubblicati dalla Redazione di Trend-online. Per conoscere i singoli autori visita la pagina Redazione Trend-online.com
Seguici
161,688FansLike
5,188FollowersFollow
780FollowersFollow
10,800FollowersFollow

Mailing list

Registrati alla nostra newsletter

Leggi anche
News Correlate