Vacanza rovinata? Puoi chiedere i danni, ecco come

Scopri come chiedere i danni da vacanza rovinata in caso di disservizio del pacchetto di viaggio acquistato.

Lo sapevi che si possono richiedere i danni da vacanza rovinata? Ebbene sì, quando acquisti un pacchetto di viaggio e si verificano dei disservizi, allora potrai richiedere il rimborso di quanto hai pagato per il viaggio, a cui si aggiunge anche il danno morale. In questa guida, andremo a vedere che cos’è il danno da vacanza rovinata e ci occuperemo di spiegare quando, come, a chi ed entro quando bisognerà richiederlo per ottenere il rimborso delle somme pagate per il servizio acquistato.

Che cos’è il danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata è tutelato da quanto viene disciplinato all’interno dell’art. 47 del Codice del Turismo, intitolato “Efficacia e portata della protezione in caso d’insolvenza o fallimento” che sancisce il diritto al risarcimento dei danni che ha subito il turista che ha acquistato un “pacchetto viaggio” senza poter usufruire dei servizi prenotati. Questa disposizione vale per tutte le tipologie di viaggio, ovvero:

  • per piacere;
  • per riposo;
  • per svago.

In particolare, un turista può richiedere il risarcimento dei danni che ha subito in caso di vacanza rovinata, quando il soggetto che ha provveduto a vendergli un servizio turistico:

  • risulta essere inadempiente;
  • ha eseguito la prestazione in maniera incompleta oppure inesatta.

Il cliente avrà diritto, nello specifico, al risarcimento per i seguenti costi, ovvero:

  • per le spese sostenute per il servizio turistico;
  • per il tempo perso;
  • per l’irripetibilità dell’occasione mancata;
  • per la delusione che gli è stata provocata;
  • per lo stress che gli è stato arrecato.

Questi danni vengono risarciti dalla persona che ha venduto il pacchetto di viaggi, a meno che le inadempienze o gli errori nell’esecuzione della prestazione non risultino essere trascurabili e, dunque, con un basso livello di importanza.

Ma, ad ogni modo, come anticipato in precedenza, i requisiti specifici ed i presupposti della tutela risarcitoria da corrispondere eventualmente al turista vengono disposti dalle previsioni che sono inserite all’interno del suddetto art. 47 del Codice del Turismo, il quale è stato inserito all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011.

Quali sono i danni risarcibili

Essendo la vacanza rovinata un danno provocato al cliente, il quale non ha potuto beneficiare del servizio di viaggio che ha pagato per delle cause che non possono essere ricondotte alla sua persona, quest’ultimo provocherà il diritto del turista ad ottenere un risarcimento per tutto ciò che ha comprato e di cui non ha potuto usufruire appieno.

In particolare, ecco, in questa circostanza, quali sono i danni risarcibili al cliente:

  • i danni patrimoniali;
  • i danni morali o esistenziali.

Dei danni di tipo patrimoniale, nello specifico, fanno parte i rimborsi per:

  • le spese che sono state sostenute per l’alloggio;
  • i costi per il vitto;
  • le spese relative ai trasporti;
  • ecc…

A differenza del danno di tipo patrimoniale, quello morale o assistenziale prevede il risarcimento per la sofferenza che è stata inflitta al cliente sotto l’aspetto emotivo, a causa dello stress che gli è stato causato e a causa della delusione per l’impossibilità di godere e di beneficiare del riposo o del divertimento che si era preposto e che aveva atteso di avere, e che, invece, è stato disatteso per colpa di un disservizio da parte del soggetto che ha venduto il pacchetto turistico.

Quando si può chiedere il risarcimento del danno da vacanza rovinata

Le condizioni e le ipotesi specifiche per avanzare la richiesta sono disciplinate all’interno del Codice del Turismo, il quale prevede espressamente che il rimborso può essere richiesto in caso di:

  • annullamento del servizio venduto senza un congruo preavviso e, dunque, senza né il consenso e né la volontà del turista stesso;
  • difformità evidente e spiccata tra il servizio venduto e le condizioni reali della struttura ricettiva.

Nel primo caso, però, non verrà erogato il rimborso al cliente che ha subito dei danni da vacanza rovinata quando:

  • non è stato raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsto;
  • per cause di forza maggiore.

La difformità tra il servizio promesso e quello realmente offerto, invece, non viene risarcita al cliente, qualora questa differenza derivi e sia causata da:

  • la responsabilità del turista stesso;
  • cause esterne rispetto alla responsabilità della struttura ricettiva;
  • cause di forza maggiore.

Quando non si può chiedere

Abbiamo visto alcune situazioni nelle quali non potrà essere erogato il risarcimento per i danni che ha subito il turista in caso di vacanza rovinata. Ma, ecco, invece, quali sono due delle circostanze che si verificano con maggiore frequenza e per le quali, appunto, non è previsto alcun rimborso da corrispondere al cliente.

In particolare, stiamo parlando di:

  • danni da maltempo (per i quali, però, potrai richiedere il risarcimento presso il Comune in alcune specifiche ipotesi, che puoi consultare all’interno di questo articolo);

A chi spetta l’onere della prova e come provare il danno subito

Per poter ottenere il risarcimento del danno da vacanza rovinata, la legge stabilisce che sia il cliente stesso a dover dimostrare i danni subiti e la loro entità. In particolare, l’onere della prova spetta e viene ripartito tra il consumatore finale ed il soggetto che ha provveduto a vendergli il servizio turistico.

Nello specifico, il cliente deve dimostrare tutti quegli elementi che risultano essere in grado provare la scarsa qualità del servizio offerto e/o della struttura ricettiva stessa, rispetto a quanto gli era stato promesso prima dell’acquisto del pacchetto viaggi. In particolare, potrà farlo attraverso i seguenti strumenti, ovvero:

  • foto;
  • video;

L’agenzia di viaggi o il tour operator, invece, dovranno dimostrare di aver correttamente adempiuto a quanto era stato stipulato all’interno del contratto di acquisto del servizio turistico.

Come chiedere i danni da vacanza rovinata

Per poter richiedere il risarcimento dei danni da vacanza rovinata, il cliente deve:

  • inviare, in maniera tempestiva, una comunicazione al soggetto che gli ha venduto il servizio turistico, in modo che quest’ultimo possa porvi prontamente rimedio, nel caso in cui ce ne sia la possibilità;
  • inviare, entro dieci giorni dalla data del rientro dalla vacanza, un reclamo formale, nel caso in cui l’altro soggetto non provveda a rispondere alla prima comunicazione precedentemente recapitata.

La comunicazione del cliente al tour operator o all’agenzia di viaggio potrà essere inviata attraverso l’utilizzo di uno dei seguenti strumenti:

  • di persona;
  • tramite posta;
  • via email;
  • via pec;
  • via fax.

Il reclamo formale, invece, dovrà essere inoltrato al tour operator o all’agenzia di viaggio in questione, obbligatoriamente utilizzando una tra queste due differenti modalità, ovvero:

  • il servizio di posta raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • la pec.

Per effettuare queste comunicazioni non è necessario fornire alcuna prova del disservizio oppure della scarsa qualità del pacchetto offerto rispetto alle aspettative. Ma, ad ogni modo, è opportuno conservare con sé tutte le prove e gli altri elementi disponibili, nel caso in cui si vada a finire in tribunale per risolvere la questione, in modo da mostrare e confrontare quanto promesso da quanto effettivamente offerto.

In particolare, mentre il danno patrimoniale risulta essere facilmente quantificabile, quello morale o esistenziale, invece, viene risarcito in via “equitativa”, ovvero viene deciso, in maniera diversa, di volta in volta dal singolo giudice.

Da ciò si evince che il rimborso sarà di un importo diverso in ogni sentenza che viene pronunciata dal giudice, il quale per poter determinare l’importo da risarcire al cliente dovrà tenere in considerazione necessariamente i seguenti fattori:

  • lo stress subito a causa del disservizio;
  • la possibilità o meno di ripetere il viaggio acquistato;
  • l’occasione per la quale si stava viaggiando, come ad esempio i periodi di ferie, il congedo matrimoniale.

A chi bisogna richiederli e chi è tenuto al risarcimento del danno

Il risarcimento del danno da vacanza rovinata deve essere richiesto direttamente a:

  • l’agenzia di viaggio;
  • il tour operator.

La richiesta dovrà essere effettuata a questi soggetti anche nel caso in cui il disservizio derivi da una responsabilità attribuibile ad altri soggetti, come ad esempio il padrone della struttura ricettiva oppure la compagnia aerea, dalle quali, successivamente, l’agenzia o il tour operator richiederanno il rimborso di quanto dovuto.

Entro quanto tempo bisogna richiederli

Ecco, nello specifico, entro quanto tempo il cliente deve provvedere alla richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata all’agenzia di viaggio oppure al tour operator. In particolare, bisogna:

  • inviare una comunicazione al soggetto responsabile del disservizio, in maniera tempestiva;
  • inviare un reclamo formale, entro dieci giorni dalla data del rientro dalla vacanza;
  • intraprendere le vie legali, entro il termine di un anno, terminato il quale la questione finirà in prescrizione.

Il termine di prescrizione si allungherà ed arriverà a tre anni, nel caso in cui vengano inflitti dei danni alle persone.

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