Avvocato con gratuito patrocinio: ecco chi ne ha diritto

Che cosa è il gratuito patrocinio, chi ha diritto ad avere un avvocato pagato dallo Stato, quali i requisiti di reddito e come fare istanza per ottenerlo.

Far valere le proprie pretese in giudizio, o difendersi dalle accuse ricevute, è tutt’altro che economico. Ma se è vero che “la legge è uguale per tutti”, lo Stato dovrebbe permettere a ogni cittadino di avere una corpertura legale efficiente, a prescindere dalle condizioni economiche. 

Il gratuito patrocinio, cioè l’avvocato pagato dallo Stato, serve proprio a questo scopo. Quindi chi volesse contestare una decisione del fisco, risolvere una lite di condominio, chiedere il risarcimento danni e molto altro, può farlo gratis se possiede i requisiti economici previsti dalla legge.

Tali soglie vengono aggiornate di anno in anno e adeguate all’inflazione. Per questo, prima di fare domanda per averlo, è indispensabile verificare i limiti ed essere in possesso dei documenti e delle attestazioni previste dalla legge (ad esempio dell’ISEE).

Se hai bisogno di assistenza legale, ma non puoi permetterti il costo di un avvocato, ecco tutto ciò che devi sapere sul patronimico a spese dello Stato. 

Che cosa è il gratuito patrocinio

Come anticipato sopra ne parla innanzitutto l’articolo 24 della Costituzione per il quale:

“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è garantita in ogni grado di giudizio. La legge prevede gli istituti idonei a garantire anche ai non abbienti l’esercizio di questo diritto.”

Si tratta in sostanza della possibilità di essere assistiti in modo del tutto gratuito da un avvocato, che verrà rimborsato dallo stato e che nulla potrà pretendere dal cliente, neppure a titolo di anticipo, di rimborso spese o altro.

È un diritto, che viene garantito a chi si trovi in particolari condizioni reddituali, ma il cui scopo è ben preciso. Si tratta infatti di ottenere giustizia, non di denunciare persone a casaccio, con motivazioni del tutto pretestuose, approfittando di soldi che appartengono alla comunità.

A questo tipo di istituto si viene ammessi, vale a dire è necessario dapprima presentare una domanda, che sarà valutata e sarà accolta solo le ragioni che si intendano far valere non siano manifestamente infondate. Non è richiesta la certezza che il diritto fatto valere esista, perché quello spetterà al processo, ma che anche a un esame preliminare non risulti del tutto campato in aria.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione numero 101053 del 2012 chi viene ammesso al beneficio non si deve aspettare che siano a carico dello stato anche le spese da pagare alla controparte nel caso quest’ultima vinca il processo. Ciò che è a carico della comunità sono solo gli oneri e le spese dovute al proprio legale

Chi ha diritto al gratuito patrocinio

Per presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio secondo quanto si legge sul sito del Ministero di Giustizia:

“Il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, come risulta dall’ultima dichiarazione, che non sia superiore a 11.439,82 euro. La somma è costituita anche dai redditi del coniuge, dall’unito civilmente o da altri familiari con cui conviva.”

Non si deve tenere conto nel conteggio dei redditi dei familiari solo nel caso in cui gli interessi che il richiedete intende far valere siano in contrasto con quelli del resto della famiglia e quando si tratti di diritti della personalità.

L’ammissione può essere chiesta da tutti i cittadini italiani, senza alcuna discriminazione legata al luogo di residenza. Inoltre dagli stranieri che al momento in cui si sia verificato il fatto oggetto di procedimento si trovassero sul territorio nazionale con un regolare permesso di soggiorno. Stesso diritto per gli apolidi, cioè per chi sia privo di una cittadinanza e per gli enti e le associazioni che svolgono attività senza scopo di lucro.

Quali redditi devono essere presi in considerazione

Innanzitutto si deve tenere conto dei redditi complessivi, o di quelli al netto delle tasse? La regola è che si deve guardare all’imponibile, vale a dire all’importo lordo da cui si sottraggono solo gli oneri deducibili.

Altra questione è se per ottenere il gratuito patrocinio si debbano usare gli stessi criteri validi per ottenere i vari bonus, cioè affidarsi all’ISEE. La risposta è no, perché in questo caso non contano il numero o le qualità dei componenti del nucleo familiare.

La giurisprudenza si è spinta fino ad affermare che vanno considerati anche i redditi che non siano tassabili, salvo eccezioni come quella dell’indennità di accompagnamento che non è però un reddito, ma un sussidio per coprire alcune spese. Non è così invece per i proventi di attività illecita, che se sono in misura tale da superare il reddito massimo escludono il diritto ad avere il gratuito patrocinio.

Quando il gratuito patrocinio non è un diritto

Il gratuito patrocinio viene escluso e quindi ci si dovrà finanziare con i propri mezzi in tutti i casi in cui la pretesa sembri manifestamente infondata. Inoltre in materia civile, nelle cause di cessione di crediti e di ragioni altrui. No anche per chi sia stato condannato per reati connessi ad associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi, reati legati al traffico, o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In campo penale è escluso il beneficio nei processi che riguardino reati legati all’evasione fiscale, se il richiedente è assistito da più di un difensore, e per chi sia già stato condannato in modo definitivo, quindi quando non ci sia più possibilità di presentare un appello, per reati di stampo mafioso o legati al traffico di tabacchi o stupefacenti.

Dove si presenta la domanda per accedere al gratuito patrocinio

La domanda con la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio viene presentata presso enti diversi a seconda che si tratti di procedimenti civili e amministrativi oppure penali. Nel primo caso va inoltrata alla segreteria del consiglio dell’ordine degli avvocati competente per il luogo dove si svolge il procedimento, o di quello in cui è stato emessa la sentenza contro cui ci si vuole appellare.

Per le cause penali la domanda deve essere presentata all’ufficio del magistrato presso cui pende il processo. Si tratterà della cancelleria del GIP se ci si trova ancora in fase di indagini preliminari, del giudice che procede se il processo è iniziato o di quello che ha emesso l’atto che si vuole impugnare.

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Come presentare la domanda per le cause civili

Per chi volesse accedere al gratuito patrocinio per una causa civile o amministrativa come detto ci si deve rivolgere all’ordine degli avvocati di persona sia presentandosi allo sportello che inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla quale dovrà essere sempre allegata fotocopia di un documento di identità. In alternativa tramite il proprio avvocato che dovrà autenticare la firma del richiedente.

In genere sono disponibili dei moduli da compilare, in ogni caso basta una domanda in carta semplice dove siano indicate nome e cognome e codice fiscale del richiedente e dei suoi familiari conviventi, un’autocertificane sui redditi percepiti l’anno precedente con l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini della domanda. Si deve poi specificare se si tratta di una causa già pendente, quale è la data della prima udienza, i dati anagrafici e la residenza della controparte. 

Si dovranno riassumere le ragioni di diritto e i fatti a sostegno della propria tesi. Dovranno inoltre essere allegate fotocopie dei documenti, delle testimonianze e di tutte le prove che si ritiene siano utili a dimostrare che la propria richiesta non sia manifestamente infondata.

Entro dieci giorni da quello del deposito il consiglio dell’ordine degli avvocati esamina la richiesta e informa della decisione presa l’interessato, il giudice competente e l’ufficio delle entrate. Se l’esito dell’esame è positivo il richiedente può nominare un difensore, che sarà pagato dallo stato, scegliendolo tra quelli presenti nell’elenco degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio, reperibile in ogni Corte di Appello.

Come presentare la domanda per le cause penali

In caso di processi di tipo penale potrebbero sorgere dei problemi legati all’impossibilità di muoversi in libertà da parte del richiedente. Se privo di un legale che depositi la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, la richiesta potrà essere consegnata dai detenuti al direttore del carcere, da chi si trovi agli arresti domiciliari a un agente di polizia giudiziaria.

Il documento deve essere redatto su carta semplice specificando che si chiede di avere accesso alla giustizia in modo gratuito, i propri dati identificativi, e l’autocertificazione dei redditi. Trattandosi di processo penale non serve provare la fondatezza della causa.

Entro dieci giorni si riceverà una risposta e se sarà positiva potrà scegliere nell’elenco presso la Corte di Appello un legale. Se la legge lo prevede potrà nominare, sempre senza sobbarcarsi spese. anche un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato

Cosa fare se la domanda non viene accolta

Se l’ordine degli avvocati nega il gratuito patrocinio è possibile rivolgersi al giudice competente per la causa che emetterà un decreto di rettifica o conferma. Nel caso il problema sia un ritardo nel rispondere, dopo che sia trascorso un tempo ragionevole è possibile inviare un reclamo al consiglio dell’ordine e per conoscenza al Ministero di Giustizia.

Se la domanda è rigettata in caso di procedimento penale è possibile presentare ricorso davanti al Presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro venti giorni dal momento in cui se ne ha avuto conoscenza. Il ricorso viene notificato all’Agenzia delle Entrate entro dieci giorni. Entro i successivi venti giorni il Presidente deve emettere un’ordinanza della quale sarà informato sia il richiedente che l’Agenzia delle Entrate. I destinatari della notifica potranno ricorre sulla decisine entro 20 giorni in Corte di Cassazione.

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